Legge elettorale regionale, occasione persa

Al termine dei lavori della Capigruppo il presidente Gianfranco Ganau spiega: «Non ci sono le condizioni politiche»

GanauLeggeElettoraleCagliari. «Il Consiglio regionale ha perso un’occasione, l’ultima a disposizione per modificare una pessima legge elettorale non garantista della volontà popolare». Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau nel corso della conferenza stampa convocata martedì pomeriggio al termine dei lavori della Capigruppo convocata in sede politica per illustrare la proposta di modifica della legge elettorale statutaria per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale.

«Ho preso atto che non ci sono le condizioni politiche per portare avanti una modifica dell’attuale legge elettorale – ha spiegato il presidente Ganau – per cui la proposta che ho sottoposto all’attenzione dei Capigruppo dai quali, lo ricordo, avevo ricevuto un mandato chiarissimo a riguardo, è stata ritirata. Non credo che il Consiglio abbia il tempo di avanzare nuove proposte, non ci sono certamente i tempi per elaborare ulteriori modifiche perché siamo difronte ad una legge elettorale che potrebbe essere sottoposta a referendum confermativo, così come previsto dall’articolo 15 del nostro Statuto. Il risultato è che si andrà a votare con l’attuale legge elettorale con tutti i limiti che sono stati più volte denunciati».

La proposta avanzata dal massimo rappresentante dell’Assemblea sarda rispondeva in particolare alle esigenze di rappresentatività politica e democraticità più volte sottolineate dalle diverse forze politiche e dalla stessa società civile. Per evitare che il prossimo Consiglio regionale vivesse la stessa indeterminatezza dell’attuale legislatura le modifiche riguardavano l’inserimento di una soglia minima del 2 per cento all’interno della coalizione, l’abbassamento delle soglie di sbarramento dal 10 all’8 per cento per le coalizioni, dal 5 al 3 per cento per i gruppi di liste non coalizzate e l’innalzamento della soglia che fa scattare il premio di maggioranza che sarebbe passata dal 25 al 35 per cento. L’innalzamento della percentuale con la quale scatterebbe il premio di maggioranza era stata inserita tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale n.1 del 2014 sull’Italicum, secondo la quale il meccanismo era in grado di distorcere eccessivamente il risultato elettorale ledendo il principio di uguaglianza del voto.

La proposta – La proposta di legge statutaria introduce modifiche alla legge elettorale statutaria attualmente in vigore al fine di correggere alcune disposizioni ritenute non rispondenti alle esigenze di rappresentatività e democraticità.

Dalle modifiche ipotizzate si delinea, complessivamente, il seguente sistema elettorale:

– Resta invariato: elezione contestuale del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

I seggi da assegnare al Consiglio sono proporzionalmente inizialmente ripartiti a livello regionale tra le coalizioni e i gruppi di liste (i “partiti regionali”) che superano le soglie di sbarramento.

– Resta invariato: 8 circoscrizioni elettorali come per l’elezione del 2014.

– Novità: elezione alla carica di Consigliere degli altri candidati presidente (non solo del “secondo classificato” dopo il Presidente) che a livello regionale ottengono una percentuale pari o superiore all’8 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati presidente a livello regionale, pur se collegati a coalizioni o gruppi di liste che non raggiungono le percentuali di sbarramento per l’assegnazione dei seggi.

La scelta di fondo della disciplina proposta è quella di valorizzare la figura di esponenti che, avendo ottenuto un considerevole numero di voti a livello regionale, rivestono un potenziale ruolo di leader in grado di fare sintesi delle istanze di forze politiche che, sebbene in alcuni casi prive di seggi in Consiglio, sono comunque presenti nella realtà sociale e politica regionale.

– Ridefinizione delle soglie di sbarramento per le coalizioni e i gruppi di liste:

▪ Novità: La modifica prevede la soglia di sbarramento all’8 per cento (non più al 10 per cento) della coalizione e introduce una soglia di sbarramento “interna” alla coalizione medesima, escludendo i gruppi in essa ricompresi che non ottengono almeno il 2 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste e include anche il c.d. “miglior perdente”, ossia il gruppo che ha ottenuto meno del 2 per cento ma che ha raggiunto la percentuale più alta tra i gruppi “perdenti”.

Tale soglia “interna”, pur garantendo un alto livello di rappresentatività, evita la formazione di coalizioni composte da molteplici ed eterogenee forze politiche che, spesso, condividono fra loro il solo momento elettorale. L’inclusione del “miglior perdente” consente di “premiare” un gruppo di liste che ha probabilmente ottenuto una percentuale vicina alla soglia.

▪ Novità: sbarramento al 3 per cento (non più al 5 per cento) per i gruppi di liste non coalizzati

▪ Novità: prevede l’assegnazione dei seggi anche ai gruppi di liste che ottengono una cifra elettorale uguale o superiore al 3 per cento del totale dei voti validi, anche se appartenenti a una coalizione che non supera la soglia dell’8 per cento.

Quest’ultima integrazione evita la potenziale esclusione – invece possibile in base al testo attualmente in vigore – di un gruppo di liste coalizzato che ha ottenuto la medesima cifra elettorale di un altro gruppo che, non essendo coalizzato, risulterebbe ammesso al riparto dei seggi.

– Novità: l’assegnazione di un premio di maggioranza avviene se il candidato proclamato eletto ottiene:

▪ più del 45 % (in tal caso i seggi assegnati corrisponderanno al 60 per cento dei seggi spettanti al Consiglio);

▪ una percentuale compresa tra il 35 % e il 45 % (in tal caso i seggi assegnati corrisponderanno al 55 per cento dei seggi spettanti al Consiglio).

L’innalzamento della percentuale con la quale “scatta” il premio di maggioranza (dal 25 % al 35 %) si rende opportuna soprattutto in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014. Benché riferita alla legge elettorale statale, infatti, la sentenza ha censurato il meccanismo del premio di maggioranza in quanto, al fine di garantire la maggioranza dei seggi si attribuiva il “premio” alle forze politiche che avevano ottenuto la maggioranza relativa senza prevedere una soglia minima ragionevole al di sotto della quale il premio non si sarebbe potuto attribuire. Secondo la Corte, insomma, il meccanismo era in grado di distorcere eccessivamente il risultato elettorale ledendo il principio di uguaglianza del voto.

Dunque dalla pronuncia citata si evince non solo l’obbligo di prevedere una soglia minima di voti per fare operare il premio ma anche che la soglia minima sia ragionevole: una soglia minima troppo bassa, rischia ugualmente di determinare una alterazione del circuito democratico fondato sul principio fondamentale dell’eguaglianza del voto.

o a livello regionale: si assegnano i seggi alla coalizione di maggioranza collegata al Presidente proclamato eletto se ha ottenuto l’eventuale premio;

o a livello regionale: si ripartiscono i seggi della coalizione del Presidente eletto tra i gruppi di liste (i “partiti regionali”) ad essa appartenenti (metodo del quoziente e dei più alti resti);

o a livello regionale: si ripartiscono gli altri seggi tra i gruppi di liste (i “partiti regionali”) non collegati al Presidente eletto (sempre con il metodo del quoziente e dei più alti resti).

▪ Novità: il numero dei seggi da attribuire ai gruppi di opposizione è determinato dalla sottrazione dei seggi attribuiti alla maggioranza, al Presidente e ai candidati presidente che hanno raggiunto l’8 % del totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati presidente a livello regionale (e che per questo vengono proclamati consiglieri).

o Una volta assegnati i seggi a ciascun gruppo di liste, questi si distribuiscono proporzionalmente tra le singole liste del gruppo a livello circoscrizionale (metodo del quoziente calcolato a livello circoscrizionale e della graduatoria decrescente dei voti residuati).

Resta inoltre invariata la possibilità del riparto proporzionale di tutti i seggi, senza premio di maggioranza, se il presidente eletto non raggiunge il 35 % o raggiunge il 60 %.

– Novità: la proposta prevede un meccanismo specifico per la surroga dei candidati presidente eletti consigliere, diversi dal Presidente eletto, che dovessero lasciare vacante il seggio. In tal caso i seggi eventualmente vacanti si attribuiscono proporzionalmente tra i gruppi di opposizione senza tener conto del collegamento tra il dimissionario e la “sua” coalizione o il “suo” gruppo. La disposizione evita la possibilità di creare sproporzioni nell’attribuire ulteriori seggi a forze politiche alle quali nel normale riparto non spetterebbero.

– Novità: la proposta chiarisce che, nell’attribuzione dei seggi non assegnati a quoziente intero si considerano come “resti” anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non hanno conseguito seggi a quoziente intero. L’esplicitazione di tale regola, probabilmente già implicitamente evincibile dal dettato della disciplina in vigore, consente di ammettere al riparto dei seggi anche le liste che non raggiungono tale quoziente. In tal modo non vengono dispersi voti validi, si garantisce la rappresentatività e si evita la creazione di un’ulteriore soglia di sbarramento non contemplata dal sistema elettorale che, nella legislatura in corso, ha creato dubbi interpretativi, conseguenti interventi giurisdizionali e un certo livello di instabilità istituzionale imputabile alla sostituzione di alcuni consiglieri.

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