I consiglieri Pd: a Sassari un garante dell’infanzia

Presentata una mozione. Mettere in atto tutte le procedure nelle commissioni di competenza per redigere un apposito regolamento e individuare la figura al Comune

Il gruppo consiliare del Pd a Palazzo Ducale

Sassari. Definire un apposito regolamento e individuare una personalità che possa diventare Garante dell’infanzia e dell’adolescenza al Comune di Sassari. È quanto propongono in una mozione i consiglieri comunali del Pd Carla Fundoni, Giuseppe Masala, Fabio Pinna e Giuseppe Mascia. Ecco il testo della mozione.

Nel 1991 l’Italia ha assunto un impegno fondamentale nella storia dei diritti di bambini e adolescenti ratificando la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Primo testo internazionale vincolante in materia, la Convenzione costituisce un grande traguardo per la tutela e la promozione dei diritti delle persone di minore età che, fino ad un secolo prima, non trovavano alcuna protezione giuridica. Strumento entrato in vigore in tempi record e ratificato dal maggior numero di Stati al mondo (attualmente 196 Stati), rappresenta il primo testo che proclama insieme i diritti civili e politici con quelli economici, sociali e culturali e che riconosce esplicitamente i bambini e gli adolescenti come titolari attivi dei propri diritti. I suoi principi-guida sono l’interesse superiore e la non discriminazione di bambini e adolescenti, che pongono le basi per poter garantire tutti gli altri diritti di cui sono titolari le persone di minore età.

Per assicurare a livello nazionale la piena attuazione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti secondo le disposizioni della Convenzione, la legge n. 112 del 12 luglio 2011 ha istituito l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Come sancito dalla legge (art. 3 comma 1, lett. a) l’Autorità “promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo”. Istituzione dotata di poteri autonomi di organizzazione e indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica, l’Autorità garante è un organo monocratico. Dal 28 aprile 2016 la guida Filomena Albano, magistrato.

Per raggiungere le finalità generali di promozione e tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, l’Autorità garante svolge compiti eterogenei. Parlamento e Governo sono alcuni dei suoi interlocutori e numerose collaborazioni, sia a livello nazionale (Ministeri, Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, garanti delle Regioni e delle Province autonome, organizzazioni no profit, Università ed altri), che internazionale (Rete europea dei garanti per l’infanzia – ENOC, Comitato europeo ad hoc per i diritti dei minori – CAHENF ed altri), le permettono non solo di intervenire in materia, ma anche di svolgere un ruolo rilevante di indirizzo e sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni politiche. l’Autorità segnala al Governo, alle Regioni o agli enti interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un’altra azione fondamentale è inoltre portata avanti attraverso pareri, osservazioni e proposte che le permettono di influenzare le istituzioni e gli organismi che intervengono direttamente o indirettamente nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età. L’Autorità assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, mettendo a disposizione le proprie competenze e la propria professionalità. In un simile contesto di collaborazioni l’Autorità esercita le proprie competenze nel rispetto del principio di sussidiarietà e presenta alle Camere, annualmente, una relazione sull’attività svolta.

Il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, è stato istituito con la Legge regionale n. 8 del 7 febbraio 2011, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale ed esercita le seguenti funzioni:

promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, le iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici dei bambini e dei ragazzi e assume ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione; vigila sull’applicazione nel territorio regionale delle convenzioni internazionali ed europee e delle norme statali e regionali di tutela dei soggetti minori; rappresenta i diritti e gli interessi dell’infanzia e dell’adolescenza presso tutte le sedi istituzionali competenti e favorisce la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela; vigila, anche in collaborazione con le istituzioni preposte alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sui fenomeni di discriminazione, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa, e favorisce le iniziative da parte delle amministrazioni competenti per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela; promuove iniziative, in accordo con le istituzioni scolastiche, volte all’assunzione di misure per fare emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all’interno del mondo della scuola e di dispersione scolastica; segnala ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria situazioni di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo o che comunque richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario nel caso di violazione dei diritti indicati al primo punto; vigila sui fenomeni dei minori scomparsi e dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile; concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi, sanitari e socio-assistenziali, in strutture residenziali o, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente; fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali ed educativi dell’area minorile favorendo l’organizzazione di corsi di aggiornamento; assicura la consulenza e il supporto ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno nell’esercizio delle loro funzioni; verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero, anche non accompagnato; accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui al primo punto e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso l’istituzione di un’apposita linea telefonica gratuita; segnala alle amministrazioni pubbliche competenti situazioni di danno o di rischio, conseguenti ad atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza e sollecita l’adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive; svolge un’azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con provvedimento dell’autorità giudiziaria; promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali e provinciali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l’accesso ai mezzi di comunicazione radiotelevisiva; formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni; vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche per la salvaguardia e la tutela dei bambini e ragazzi, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) segnalando eventuali trasgressioni; collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale; cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza e ne assicura adeguata pubblicità.

Il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza interviene: d’ufficio, a richiesta su segnalazione anche da parte di minori e, ove possibile, in accordo con le famiglie.

Nell’esercizio delle sue attribuzioni può: richiamare le istituzioni pubbliche a prendere in considerazione, nello svolgimento dei loro compiti, il superiore interesse dei bambini e dei ragazzi; vigilare sul rispetto dei diritti dei minori nel territorio regionale e segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio; promuovere e sollecitare interventi di aiuto e sostegno a favore di bambini e ragazzi, nonché l’adozione di atti o la modifica o riforma degli stessi qualora ritenuti pregiudizievoli dell’interesse dei minori; trasmettere, informandone i servizi sociali competenti, all’autorità giudiziaria informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età. Il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, per adempiere ai compiti previsti, ha: facoltà di intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) qualora possa derivare dal provvedimento un pregiudizio ai bambini e ragazzi; diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 241 del 1990; diritto di accesso ai documenti amministrativi nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge n. 241 del 1990. Il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza inoltre: promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l’organizzazione di idonei corsi di formazione; assicura idonee forme di collaborazione con i garanti nazionale e provinciali, ove istituiti, nell’ambito delle rispettive competenze.

Tutto ciò premesso e considerato

Si chiede vengano messe in atto tutte le procedure nelle commissioni di competenza per redigere un apposito regolamento Comunale che portino ad individuare la figura del Garante per l’infanzia del Comune di Sassari.

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