Norme sui terremoti, troppa confusione

La prima norma italiana risale alla L. 20/03/1865, n. 2248, un impianto normativo rimasto in vigore 130 anni: legge semplice, precisa, facile da applicare. Poi solo caos. La riflessione di GB Sanna

 

 

di GB Sanna

TerremotoMi occupo di appalti pubblici da almeno quaranta anni, sono stato istruito da i migliori docenti, a livello europeo e nazionale, ho partecipato a convegni, sono stato relatore e docente; ancora oggi per puro piacere collaboro con qualche ente nella docenza a amministratori, a dirigenti pubblici e privati, a imprenditori, tecnici ingegneri e tecnici di amministrazione. Vi voglio annoiare senza commentare, voglio provocare il vostro disgusto, enunciando soltanto la pazzia della normativa italiana, la schizofrenia del legislatore per la gioia dei criminali e delle mafie, degli incompetenti e dei burocrati;burocrati(intesi anche come uscieri) che a piacimento loro autorizzano e negano, vidimano e scordano, si pronunciano in forma misteriosa e anodina, partecipano a commissioni gettonate che per il fatto di essere gettonate conviene che proliferino e rimangano, nel senso del pronunciamento, della decisione e del contenzioso. Oggi ancora di più con lo sversamento della Costituzione si vuole andare nella strada del nulla e dell’inconcluso, nel peggio del peggio, con articoli vuoti di significato, che accennano e non determinano, che sanzionano atti formali, non penetrano volutamente nel sostanziale e non discriminano.Creando volutamente scontri di competenze a livello nazionale fraministeri, fra ministeri e regioni e comuni, fra regioni e comuni e consorzi. Ancora peggio con norme che non dicono a chi appartiene la competenza esclusiva negli accertamenti, con sovrapposizioni e scontri negli accertamenti fra enti impositori. In tutto questo bailamme si frappone la magistratura che deve apparire e manifestarsi, per aggiungere e togliere, negare e giudicare, la maggior parte delle volte incompetente, sebbene decisiva.

LA PRIMA NORMA ITALIANA RISALE ALLA L. 20/03/1865, N°2248 questo impianto normativo è rimasto in vigore 130 anni, legge semplice, precisa, facile da applicare.

POI

L.23/10/1960, N° 1369, divieto di interposizione e intermediazione di manodopera negli appalti e nei servizi, pochi articoli la più facile da applicare semplicissima.

DPR 16/07/1962, N° 1063, capitolato generale di competenza del Ministero Lavori Pubblici.

L.19/03/1990, N°55, prima legge antimafia, importantissima, sui lavori pubblici che nessuno conosce.

DA QUESTO MOMENTO

Proliferanole direttive comunitarie, il 07/02/1992 a Maastricht viene firmato il trattato dell’Unione Europea.

NON SI CAPISCE PIU’ NIENTE

L. 11/02/1994, N°109, legge quadro sui lavori pubblici, nota LEGGE MERLONI.

DPR 21/12/1999, N° 554, regolamento alla Merloni.

DPR 25/01/2000, N° 34, sistemi di qualificazione esecutori d’opere, noto decreto Bargone.

Legge obiettivo 21/12/2001, N°443

D.LGS 20/08/2002, N°190 di attuazione della L. 21/12/2001, N°443

ART. 29 D.LGS 276/2003, tremendo nella solidarietà.

D.LGS 10/01/2005, N°9 ad integrazione del D.LGS 190/2002, a norma della L. 443/2001

D.LGS 17/08/2005, N° 189, modifiche e integrazioni al D.LGS 20/08/2002,N° 190

ART.7 della L. 166/2002, infrastrutture e trasporti, MERLONI QUATER.

Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, procedure di appalto e enti erogatori di acqua, energia,servizi di trasporto e postali.

ART. 25 L. 18/04/2005, N° 62, obbedienza CE.

LEGGE DELEGA per il recepimento, finalmente e se ne sentiva la mancanza, nasce il D.LGS 12/04/2006, N° 163, sembra finita, non è cosi, occorre il regolamento di esecuzione DPR 05/10/2010, N° 207.

EVVIVA E’ FINITA

D.LGS18/04/2016, N°50, ultimo sugli appalti pubblici che ancora non vale niente in mancanza dei decreti attuativi.

Simpatici nel mezzo sono i DPCM sulla Protezione Civile che sempre a partire dalla L. 24/02/1992, N225 che purtroppo noi conosciamo bene per il G8 di LA MADDALENA, arrivano al DPCM 18/12/2015, pubblicato sulla G.U. 05/03/2016, un articolo molto semplificativoa corredo del DPCM 14/12/2015, pubblicato sulla G.U del 11/02/2016, contributi per rischio sismico, sino all’ultimissimo il DPCM 24/08/2016, un articolo che non dice niente.

Dal D.LGS 163/2006 sono stati pubblicati migliaia di leggi a complemento, per spiegare e per non fare capire niente, per puro divertimento, per compromesso, per regalare agli amici e agli amici degli amici. Sono stati pubblicati miliardi di Decreti Interministeriali e Ministeriali, leggi regionali, disposizioni provinciali, comunali e consortili, circolari ministeriali, regionali, provinciali, comunali e consortili, disposizioni di dirigenti centrali e locali dei ministeri e dirigenti locali delle Regioni, etc. Non basta, sentenze dei TAR, sentenze di tribunali, sentenze di Cassazione e di Corte Costituzionale. Sono state sfornate ancoramiliardi di tabelle e soglie.

E oggi, lo presento a solo titolo esemplificativo, si va al referendum per la modifica della Costituzione con la correzione di precetti semplici e preziosi innorme incompressibili, astruse e imperscrutabili.

Vi lascio con un esempio

ART.70 COSTITUZIONE VIGENTE

La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.

ART.70 NUOVA COSTITUZIONE

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.

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