Coronavirus, a Sassari nuova ordinanza del sindaco

È consentita la conduzione di poderi, orti, vigneti e ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare. Tutti i negozi chiusi la domenica

Il sindaco Nanni Campus

Sassari. Ieri, giovedì 26 marzo, il sindaco di Sassari Nanni Campus ha firmato una nuova ordinanza sindacale. Vengono ribadite le prescrizioni già decise e introdotte importanti novità per il territorio comunale. È consentita la conduzione di poderi, orti, vigneti e ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare; ai raccomanda alle persone che si muovono a piedi lungo le aree del territorio comunale e che accedono ad attività/esercizi di indossare mascherine protettive e guanti; sono vietate le passeggiate ed è vietata qualsivoglia forma di attività sportiva, fisica e motoria all’aria aperta; vietato sostare davanti alle attività commerciali. È assolutamente vietato, anche per le suddette persone, consumare in strada bevande alcoliche e sostare nelle aree prospicienti le attività commerciali, specie le rivendite di generi alimentari e di beni di prima necessità. È assolutamente vietato l’accattonaggio. I cani possono essere accompagnati entro i duecento metri dalla propria abitazione. Sul sito www.comune.sassari.it, nella sezione in alto “Coronavirus, le disposizioni del Comune di Sassari” si trovano tutte le informazioni aggiornate.

 

Ordinanza n. 15 del 26/03/2020
Proponente Direzione Generale
Oggetto:    
Nuove misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19     

IL SINDACO      

PREMESSO che il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 recante:” Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19″;
TENUTO CONTO che il sopra citato Decreto Legge disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull’intero territorio nazionale;
CONSIDERATO necessario conformarsi al contenuto del provvedimento emanato dal Presidente della Repubblica;
VISTA, inoltre, l’ordinanza n.11 del 24 marzo 2020 adottata dal Presidente del Consiglio della Regione Sardegna recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna”;
RITENUTO, pertanto, di dover integrare il dispositivo adottato con le ordinanze sindacali n.12 del 12 marzo 2020, n. 13 del 20 marzo 2020 e n.14 del 23 marzo 2020 per conformarsi al contenuto delle più recenti disposizioni adottate dalle istituzioni centrali dello Stato e dalla regione Sardegna;
RILEVATO, che per arginare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale adottare strumenti efficaci che permettano di impedire che i cittadini si spostino dalle proprie abitazioni;
CONSIDERATO l’evolversi dell’epidemia, il suo carattere particolarmente diffusivo e l’incremento dei casi all’interno del territorio del Comune di Sassari;
TENUTO CONTO che le misure finora attuate nel territorio comunale si sono confermate essere l’unico rimedio contro il diffondersi dell’epidemia;
CONSIDERATO che i provvedimenti sopra richiamati sono finalizzati ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute;
CONSIDERATO che è dunque obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
VALUTATO che ancora oggi troppe persone si spostano dalla propria abitazione senza giustificati motivi provocando una concentrazione critica delle stesse lungo le strade del territorio comunale e ciò impone l’adozione di nuove e più incisive misure rivolte ad impedire questa tendenza;
RILEVATO infatti che nonostante le misure già adottate con i vari provvedimenti normativi e regolamentari, nazionali, regionali e comunali, non si è arginato sufficientemente lo spostamento in città, senza giustificato motivo, di persone a piedi e di automobilisti, abitudini queste che amplificano i rischi di contagio;
RITENUTO pertanto necessario adottare nuove e più incisive misure di contrasto del diffondersi del contagio nel territorio comunale, che siano realmente in grado di impedire il contatto fisico tra le persone;
RITENUTO che per limitare il rischio del diffondersi del COVID-19 le nuove prescrizioni dovranno permettere di assicurare la permanenza dei cittadini nelle proprie abitazioni limitandone comunque gli spostamenti;
RITENUTO, inoltre, opportuno stimolare l’utilizzo di mascherine e di guanti nelle attività produttive e nelle aziende, sia da parte dei clienti che del personale dipendente;
CONSIDERATO, altresì, necessario adottare regole chiare che assicurino in qualsiasi condizione ambientale e sociale il rispetto della distanza minima di un metro tra le persone e che vietino assembramenti – specie nelle aree prospicienti le rivendite di generi alimentari e prima necessità – ma anche l’accattonaggio poiché quest’ultima pratica accresce il degrado e facilita il contatto tra le persone;
TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
VISTO l’art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Sassari;

ORDINA

1) Sono confermate le disposizioni di cui alle ordinanze n. 12 del 12 marzo 2020, n.13 del 20 marzo 2020, n.14 del 23 marzo 2020 nelle parti in cui non contrastano col presente provvedimento;
a) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio anche all’interno di gallerie e centri commerciali, ad eccezione delle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 che si richiamano in allegato.
b) Il personale dipendente che opera a contatto con l’utenza nelle attività commerciali, nelle imprese erogatoci di beni e/o servizi, negli studi professionali, ovvero che lavora a contatto con gli altri dipendenti dovrà, obbligatoriamente, indossare mascherine protettive e guanti;
c) Resta confermata la chiusura di tutte le attività commerciali la domenica, comprese le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione.
La domenica potranno restare aperte le farmacie, le parafarmacie, le edicole e le tabaccherie ma unicamente per la vendita di generi di monopolio, escluse le scommesse.
d) È sospesa l’attività ambulante itinerante, a eccezione della distribuzione di acqua potabile a mezzo autobotti previa autorizzazione.
f) Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n.76 del 22.3.2020 che si allega alla presente ordinanza.
Sono autorizzate le attività professionali.
Nel comparto dell’erogazione di servizi sono autorizzate, in particolare, le attività di assistenza sociale residenziale e non residenziale, le attività alberghiere e ricettive assimilabili, servizi postali e attività di corriere, attività di pulizia e disinfestazione, installazione impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazioni, manutenzione e riparazione di autoveicoli (anche il commercio di parti e accessori di veicoli), servizi di vigilanza privata, attività di cali center, attività di riparazione e manutenzione computer, di telefoni, di elettrodomestici per la casa, attività di lavoro domestico, pulizie condominiali e babysitting.
g) Si conferma il divieto di spostarsi dalla propria abitazione; è fatta eccezione per gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da motivi di salute, ovvero da comprovate necessità;
h) Si raccomanda alle persone che si muovono a piedi lungo le aree del territorio comunale e che accedono ad attività/esercizi di indossare mascherine protettive e guanti;
i) È vietata qualsivoglia forma di attività sportiva, fisica e motoria all’aria aperta e, inoltre, sono vietate le passeggiate; questa necessità è dettata dalla particolare condizione di criticità che si è registrata nel territorio comunale nei giorni in cui le suddette pratiche erano consentite, ovvero la concentrazione sulle strade di un numero costantemente critico di persone e gli assembramenti di sportivi nelle aree in cui solitamente si corre.
Eventuali eccezioni dettate da particolari esigenze sanitarie dovranno essere certificate dal medico specialista che si assume la responsabilità di aver informato i pazienti del rischio di contrarre e quindi diffondere il corona virus in particolare all’interno dei nuclei familiari, delle abitazioni e dei condomini. Tali certificazioni dovranno essere esibite alle autorità che effettueranno i controlli.
l) Tra le comprovate necessità è compreso l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; a questo proposito resta inteso che un solo componente del nucleo familiare potrà spostarsi dalla propria abitazione per fare la spesa, non più di una volta al giorno ad eccezione degli spostamenti per l’acquisto di farmaci che non sono soggetti a limitazioni; si raccomanda, inoltre, di limitare gli spostamenti per i suddetti acquisti. Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali da affezione il conduttore negli spostamenti strettamente necessari dovrà rimanere nel raggio di duecento metri dalla propria abitazione principale.
m) In ottemperanza all’ordinanza n. 11 del 24 marzo 2020 adottata dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna – prot. 3194 – è consentita limitatamente a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare la conduzione di poderi, orti, vigneti e ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare;
n) È ammesso lo spostamento per la cura degli animali di proprietà.
o) Le persone senza fissa dimora potranno spostarsi e stazionare sulle aree pubbliche in numero non superiore a due, conservando la distanza nei rapporti interpersonali non inferiore ad un metro.
È assolutamente vietato, anche per le suddette persone, consumare in strada bevande alcoliche e sostare nelle aree prospicienti le attività commerciali, specie le rivendite di generi alimentari e di beni di prima necessità. È assolutamente vietato l’accattonaggio.
p) Con specifico riferimento al comparto della ristorazione, restano in vigore le disposizioni di cui all’ordinanza n.12 del 12 marzo 2020, ovvero sono consentiti, unicamente, la consegna a domicilio e i servizi mensa, anche la domenica;
Conformemente al disposto di cui al DPCM 22 marzo 2020 è fatto divieto alle persone fisiche di trasferirsi o di spostarsi in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, fatte salve le comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero i motivi di salute.

2) Sanzioni e controlli.
a) L’inottemperanza alle prescrizioni di cui all’art.l lettere a), f), g), n), p) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000; Inoltre, l’inottemperanza all’obbligo di sospensione di un’attività o di un esercizio determina l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività o dell’esercizio da 5 a 30 giorni. Se il mancato rispetto delle suddette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e la sanzione accessoria è applicata nella misura massima;
All’atto dell’accertamento delle violazioni per l’inosservanza dell’obbligo di sospensione di un’attività ovvero di un esercizio, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a cinque giorni; il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in fase di esecuzione.
Le violazioni amministrative delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sono accertate ai sensi della L. 24 novembre 1981 n.689 e le sanzioni sono irrogate dal Prefetto; in materia di pagamento in misura ridotta si applicano i commi 1, 2, 2.1 dell’art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285;
b) L’inottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 1 lettere b), c) d) e), i), 1), m) o) del presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell’art. 650 c.p., fatta salva l’applicazione di violazioni della legge in materia sanitaria;
c) La presente ordinanza resterà in vigore fino al 3 aprile 2020, salvo diversa o superiore disposizione.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

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