Niente sussidi per nefropatici, talassemici ed emolinfopatici
La Regione non ha ancora erogato i fondi per il rimborso delle spese per trattamenti e interventi. Interpellanza in Consiglio comunale a Sassari di Franco Era (CD)

Sassari. Un’interpellanza al sindaco Nicola Sanna sulle “problematiche in relazione alla mancata erogazione dei sussidi regionali per il rimborso delle spese per i trattamenti o interventi a favore dei nefropatici, talassemici ed emolinfopatici di cui alle Leggi Regionali 8 maggio 1985 n. 11, n. 43/1993 e 25/11/1983 n 27”. L’ha presentata il consigliere comunale del Centro Democratico Franco Era e sarà messa all’ordine del giorno di una delle prossime sedute dell’Assemblea Civica.
Premesso che la Regionale 8 maggio 1985, n. 11 prevede:
la concessione ai cittadini nefropatici, residenti in Sardegna e sottoposti a trattamento dialitico, sussidi:
* sotto forma di assegno mensile;
* a titolo di rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, nei casi in cui il trattamento di dialisi sia effettuato necessariamente presso presidi di dialisi nell’ambito ospedaliero, extra ospedaliero e domiciliare ubicati in comuni diversi dal comune o frazione di residenza dei nefropatici;
* sotto forma di contributo ai nefropatici che si sottopongano di intervento di trapianto renale, oltre al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno sostenute dai nefropatici per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione e/o l’intervento;
* sotto forma di contributi forfettari per le spese di approntamento dei locali per il trattamento dialitico, per le spese di consumo di energia elettrica, di acqua e di consumo telefonico, sostenute dai neuropatici sottoposti al trattamento dialitico domiciliare di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 52, e per le prestazioni dell’assistente di dialisi;
che l’articolo 4 della legge 8 maggio 1985, n. 11, è così sostituito:
“1. L’assegno mensile è concesso ai nefropatici e ai trapiantati il cui reddito, riferito alla composizione del nucleo familiare e al netto delle ritenute di legge, non superi le seguenti misure annue:
a) sino a lire 35.000.000 per nuclei familiari fino a due persone;
b) sino a lire 40.000.000 per nuclei familiari fino a quattro persone;
c) sino a lire 50.000.000 per nuclei familiari fino a sei persone;
d) sino a lire 60.000.000 per nuclei familiari oltre sei persone.
2. I limiti di reddito così indicati possono essere rideterminati periodicamente con la legge finanziaria in adeguamento dell’aumento del costo della vita.
3. Per nucleo familiare, ai fini della presente legge, deve intendersi:
– nel caso di nefropatico coniugato, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dal coniuge e dai figli in base alle norme vigenti;
– nel caso di nefropatico minorenne, celibe o nubile, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dai genitori e dai fratelli che risultino a carico del capo famiglia in base alle norme vigenti;
– nel caso di nefropatico maggiorenne, celibe o nubile, quello composto dal solo nefropatico, ancorché convivente con altri familiari.
che le domande in base all’art. 2, tese all’ottenimento dei sussidi previsti dalla Legge Regionale 11/85, sono indirizzate al Sindaco del comune di residenza e che il Sindaco o il suo delegato, accertato il diritto del nefropatico ad ottenere il sussidio richiesto e determinatane la misura in base alle disposizioni di cui ai successivi articoli, provvede all’erogazione del sussidio stesso, per conto dell’Amministrazione regionale per la quale provvede alla costituzione, presso ciascun comune di residenza dei nefropatici di un apposito fondo con destinazione vincolata di cui all’ articolo 18;
che in base all’art.18 il fondo di cui al secondo comma dell’articolo 2 della presente legge è costituito presso ciascun comune interessato con un accreditamento iniziale non superiore a sei dodicesimi dell’ammontare complessivo annuale dei benefici presuntivamente erogabili in favore dei nefropatici ivi residenti al 31 dicembre 1984.
che il fondo viene reintegrato all’inizio di ogni semestre, o prima se esaurito, sulla base dei rendiconti che i comuni trasmettono, di norma, trimestralmente all’Assessorato regionale all’igiene e sanità, corredati della sola documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti ai nefropatici.
L’accreditamento iniziale costitutivo di ciascun fondo e le successive reintegrazioni sono disposti con decreto dell’Assessore regionale all’igiene e sanità , previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore;
che la Legge Regionale 14 settembre 1993, n. 43
ha apportato modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11: “Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici”.
all’art. 4 la normativa prevede che, il reddito netto annuo, riferibile al nefropatico, è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da compartecipazioni ad utili societari, da pensioni e da rendite immobiliari del nefropatico stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi nel caso di nefropatico coniugato; del nefropatico stesso, dei genitori e dei fratelli minori che risultino a carico del capo famiglia, nel caso di nefropatico minorenne celibe o nubile; del solo nefropatico, ancorché convivente con altri familiari, nel caso di nefropatico maggiorenne celibe o nubile.
5. La misura dell’assegno mensile è così determinata:
a) lire 500.000 ai nefropatici privi di reddito;
b) lire 400.000 ai nefropatici con reddito netto effettivo annuo fino a lire 12.000.000 di lire;
c) lire 300.000 ai nefropatici compresi nelle fasce di reddito a), b), c), d), di cui al comma 1 del presente articolo”;
che l’art.5 prevede
1. Il secondo comma dell’art. 13 della legge regionale n. 11 del 1985 è così sostituito:
“2. I contributi di cui al precedente comma escludono il diritto ad usufruire contemporaneamente dei benefici previsti all’articolo 6 della presente legge e sono erogati nelle seguenti misure:
– il 75 per cento del totale delle spese documentate sostenute per l’approntamento dei locali ove si effettua la dialisi;
– lire 250.000 fisse mensili, per i mesi in cui è effettuata la dialisi domiciliare a titolo di contributo per le spese di solo consumo telefonico, di acqua e di energia elettrica;
– lire 300.000 mensili per le spese di assistenza di emodialisi e dialisi peritoneale domiciliare, prestata da soggetto regolarmente autorizzato e designato dal malato urenico cronico ai sensi della vigente legislazione regionale in materia, per ogni giorno in cui viene effettuata la dialisi”;
che l’art.4 della Legge Regionale 25/11/1983 n 27 prevede:
i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sono concessi ai talassemici, agli emofilici e agli emolinfopatici:
a) che non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi;
b) che non superino il reddito effettivo netto annuo, computato per i soggetti interessati coniugati o non coniugati in base ai criteri rispettivamente stabiliti dal precedente articolo, di lire 15.000.000.
I rimborsi per le spese di viaggio sono determinati nella misura del cento per cento del costo del biglietto su mezzi pubblici, ovvero nella misura di lire 130 a chilometro per l’uso di automezzo privato, ai talassemici, agli emofilici ed agli emolinfopatici, che si recano in Comuni della Sardegna diversi da quello di residenza per l’effettuazione delle terapie e degli esami connessi allo specifico status morboso.
I rimborsi per le spese di soggiorno sono determinati nella misura di lire 10.000 per i talassemici, gli emofilici e gli emolinfopatici che si recano in Comuni della Sardegna distanti oltre 30 chilometri da quello di residenza, per l’effettuazione delle terapie o esami connessi allo specifico status morboso purché il trattamento sanitario non venga effettuato in regime di ricovero;
che in base all’art.5
gli interessati che si trovino nelle condizioni previste dalla legge, per il riconoscimento del diritto all’assegno di assistenza, presentano domanda all’Assessorato all’igiene e sanità della Regione Sarda direttamente o tramite le rispettive Associazioni;
che sulla base dell’art.6
La concessione dell’assegno di assistenza è disposta con decreto dell’Assessore regionale all’igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dello stesso Assessore, sulla base del referto ematologico di cui al punto c) del precedente articolo 5.
Copia del decreto sarà trasmessa all’interessato, al Comune di residenza che dovrà provvedere all’erogazione dell’assegno secondo le modalità previste nel successivo articolo 7 della presente legge, e alle rispettive Associazioni relativamente alle domande da queste ultime inoltrate.
considerato che molti cittadini che soffrono di tali patologie dallo scorso anno non ricevono i sussidi e che in particolare nessuna comunicazione o informazione è stata possibile assumere da parte degli interessati neppure in relazione ai contributi dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2015;
atteso che le famiglie interessate hanno dovuto anticipare tutte le spese e i costi per i trattamenti e o gli interventi a cui sono stati sottoposti i loro famigliari e che oggi si trovano in stato di difficoltà e che approvata la finanziaria regionale l’amministrazione comunale è in fase di predisposizione del bilancio;
si interpella
il Signor Sindaco del Comune di Sassari al fine di conoscere le motivazioni che ostano all’erogazione dei sussidi per il rimborso delle spese sostenute per i trattamenti e gli interventi a cui si sono sottoposti i cittadini che soffrono delle patologie in questione, per l’anno 2015 e per l’anno 2016.






