La Regione chiarisce: quarantena retroattiva solo per chi è arrivato dalle Zone Rosse
Per tutti indistintamente scatta invece dal 9 marzo. Ieri sera, verso le 22, la pubblicazione della nota esplicativa
Cagliari. Ecco il testo della nota esplicativa dell’ordinanza 5 del 9 marzo scorso del presidente della Regione Christian Solinas. Ieri sera, verso le 22, il testo con i chiarimenti sollecitati è stato pubblicato sul sito della Regione.
Nota esplicativa per l’attuazione delle misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna di cui all’ordinanza n. 5 del 09.03.2020
Sono pervenute diverse richieste di chiarimenti interpretativi circa alcuni punti dell’Ordinanza n. 5 del 09.03.2020, anche con riferimento al coordinamento con le sopravvenute disposizioni di cui al DPCM 9 marzo 2020, giusta il quale le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono state estese a tutto il territorio nazionale, introducendo inoltre il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Nelle more dell’adozione di una nuova specifica ordinanza, appare necessario fornire senza indugio alcuni elementi esplicativi dei contenuti dell’anzidetta Ordinanza n. 5 del 09.03.2020.
Soggetti. Gli obblighi di cui all’art. 1 dell’ordinanza de qua si intendono riferiti a tutti i soggetti in arrivo in Sardegna a decorrere dalla data di emanazione della stessa senza distinzione di provenienza, nonché a quelli che vi abbiano fatto ingresso nei quattordici giorni antecedenti e che provengano o abbiano transitato o sostato nei territori della Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, come individuati dal DPCM del 08.03.2020. Appare altresì consigliabile, in ragione delle motivazioni espresse nell’ordinanza, che si sottopongano comunque alle medesime misure coloro che abbiano avuto contatti in seminari, convegni, assemblee o incontri che, seppure tenutisi in altre zone del territorio nazionale, abbiano avuto la partecipazione di soggetti provenienti dai territori summenzionati.
Esenzioni. La misura della permanenza domiciliare di cui all’art. 1 dell’Ordinanza, letta in combinato disposto con l’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 646 dell’8 marzo 2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è da intendersi nel senso che non si applica ai seguenti casi:
a) spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all’adempimento di un dovere, da motivi di salute;
b) spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva;
c) spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici, ovvero di funzioni pubbliche, comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziari;
d) spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile e del servizio sanitario nazionale.
Per provare le esigenze lavorative, le situazioni di necessità, gli obblighi connessi all’adempimento di un dovere, i motivi di salute e le altre condizioni di esenzione, a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, dovrà essere comunque compilata un’autodichiarazione da rendersi anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia. La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.
Il modulo per l’autodichiarazione predisposto dal Ministero dell’Interno è scaricabile dall’indirizzo:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020. pdf