Accademia “Sironi” di Sassari, vertice azzerato: arriva il commissario
La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha nominato Francesco Ginesu, che assume temporaneamente le funzioni di presidente, direttore e consiglio accademico

Francesco Ginesu, ex consigliere comunale, è il nuovo commissario dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari. È stato nominato dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini con apposito decreto e svolgerà «le funzioni e i compiti attribuiti al presidente delle Istituzioni AFAM dall’articolo 5 del d.P.R. n. 132/2003 e quelli attribuiti al direttore e al consiglio accademico, rispettivamente, dagli articoli 6 e 8 del d.P.R. n. 132/2003».
L’incarico è effettivo dalla data del decreto. Come specifica l’articolo 2, le funzioni commissariali connesse alla carica di direttore cesseranno con la nomina del nuovo direttore per il prossimo triennio da parte del Ministero. Fatto questo passaggio saranno indette le elezioni per la ricostituzione del consiglio accademico, che sarà chiamato a designare la terna dei candidati alla presidenza da sottoporre al Ministero ai sensi dell’art. 5 del dpr. n. 132/2003. Con la ricostituzione del consiglio accademico da parte del direttore nominato dal ministro cesseranno le funzioni commissariali. Conseguentemente, l’incarico commissariale affidato a Ginesu cesserà definitivamente con la nomina del nuovo presidente dell’Accademia.
Al commissario spetterà, a carico del bilancio dell’Istituzione, una quota dell’indennità di direzione nella misura prevista dal decreto interministeriale 5 febbraio 2024.
Di seguito il testo integrale del decreto, nel quale sono spiegate le ragioni del commissariamento dei vertici della Accademia “Sironi”.
VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;
VISTO il d.P.R. 4 aprile 2025, n. 62, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;
VISTO l’art. 4, co. 1, lett. d), del d.P.R. 4 aprile 2025, n. 62, che attribuisce alla Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica le funzioni in ordine “all’istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”;
VISTO il d.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
VISTI, in particolare, gli artt. 5, 6 e 8 del citato d.P.R. n. 132/2003 che disciplinano, tra l’altro, le funzioni e i compiti spettanti al presidente, al direttore e al consiglio accademico delle Istituzioni AFAM;
TENUTO CONTO, nello specifico, di quanto disposto dal comma 2, del citato articolo 5, del d.P.R. 132/2003, secondo cui “il presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell’ambito artistico e culturale”;
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 5 febbraio 2024 (prot. n. 295), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ha determinato i compensi spettanti agli organi delle Istituzioni AFAM;
VISTO il vigente Statuto dell’Accademia di belle arti “Mario Sironi” di Sassari;
VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2022 (prot. n. 1084) di nomina del presidente dell’Accademia di belle arti di Sassari;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 2023 (prot. n. 1484) di nomina del direttore dell’Accademia di belle arti di Sassari per il triennio accademico 2023-2026;
VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2024 (prot. n. 597) di costituzione del consiglio di amministrazione dell’Accademia di belle arti di Sassari, a decorrere dalla data del decreto per la durata di un triennio;
VISTO il decreto direttoriale dell’Accademia prot. n. 4177 del 31 ottobre 2025 con cui è ricostituito il consiglio accademico dell’Accademia di belle arti di Sassari fino alla data del 31 ottobre 2028;
TENUTO CONTO dell’intervenuta scadenza del mandato del presidente dell’Accademia di belle arti di Sassari nominato con il citato decreto ministeriale n. 1084/2022;
TENUTO CONTO altresì che il consiglio di amministrazione dell’Accademia, costituito con il decreto ministeriale citato n. 597/2024, non può insediarsi ed essere convocato in assenza del presidente dell’Accademia;
VISTE in particolare le note del Ministero del 27 gennaio 2026 (prot. dgfis n. 919), del 7 febbraio 2026 (prot. dgfis n. 1470), nonché del 20 febbraio 2026 (prot. dgdidattica n. 422), con le quali è stato chiesto al consiglio accademico di adottare una procedura di designazione della terna di candidati alla presidenza dell’Istituzione conforme alla normativa vigente;
VISTE le delibere assunte dal consiglio accademico dell’Istituzione nelle sedute del 9 gennaio 2026, del 9 febbraio 2026 e del 24 febbraio 2026, con le quali l’organo ha reiteratamente disatteso le richieste del Ministero di designare una terna di candidati all’esito di una procedura conforme alla normativa vigente;
VISTA la nota del 20 giugno 2026 (assunta in data 22 giugno 2026 al prot. dgdidattica n. 6022), con la quale i quattro componenti del consiglio accademico hanno rassegnato le dimissioni dall’incarico di consiglieri;
VISTA la nota del 24 giugno 2026 (assunta in pari data al prot. dgdidattica n. 6165), con la quale il consigliere nominato con decreto direttoriale di surroga (prot. 2147 del 23 giugno 2026), ha rassegnato immediatamente le proprie dimissioni da componente del consiglio accademico;
TENUTO CONTO dell’impossibilità di procedere alla nomina di un nuovo presidente ai sensi dell’art. 5, del d.P.R. n. 132/2003, anche in considerazione del fatto che la terna di candidati alla presidenza dell’Istituzione – deliberata dal consiglio accademico nelle sedute del 9 gennaio 2026 e del 24 febbraio 2026 in contrasto con le richieste ministeriali – non può essere presa in considerazione dal Ministero poiché la delibera di designazione non è espressione del consiglio accademico in carica, al cui interno sono intervenute le dimissioni dei consiglieri sopra citati;
TENUTO CONTO degli esiti dell’istruttoria svolta in merito alle segnalazioni che interessano l’operato del direttore, del medesimo consiglio accademico che ha prodotto la terna, della gestione amministrativa dell’Istituzione e, in particolare, del complessivo funzionamento dei servizi connessi alla didattica;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO in particolare l’articolo 64-bis, comma 7, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021, concernente “Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica”;
TENUTO CONTO in particolare di quanto previsto al citato comma 7, secondo cui: “gli organi delle istituzioni dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previa diffida […] lett. a) per gravi e persistenti violazioni di legge […] e lett. b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell’istituzione (…). Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni dell’organo o degli organi rimossi nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell’ordinata gestione dell’istituzione”;
VISTO l’atto di diffida del 26 maggio 2026 (prot. dgdidattica n. 4883) trasmesso dal Ministero all’Accademia ai sensi dell’art. 64-bis, comma 7, lett. a) e b) del decreto-legge n. 77 del 2021, come convertito dalla legge n. 108 del 2021, con il quale il Ministero ha contestato gravi e persistenti violazioni di legge e il malfunzionamento del consiglio accademico e dell’organo direttoriale dell’Istituzione;
VISTE la nota a firma del direttore del 10 giugno 2026 (prot. 2019), assunta al prot. n. 5588 dgdidattica del 12 giugno, e la nota del 12 giugno 2026 (assunta in pari data al prot. dgdidattica n. 5586), a firma di quattro consiglieri accademici, contenente “Dichiarazione di presa di distanza dalle modalità di gestione della Direzione e dalle condotte oggetto della diffida ministeriale prot. n. 4883 del 26 maggio 2026”;
RAVVISATA la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 64-bis, comma 7, lettera a) e lettera b) del citato decreto-legge n. 77 del 2021, che consente al Ministero di procedere al commissariamento, nelle fattispecie nelle quali, come nel caso dell’Accademia di belle arti di Sassari, si sono registrate “gravi e persistenti violazioni di legge” e “quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell’istituzione”, tenuto conto della assenza dell’organo presidenziale, dell’impossibilità di deliberare da parte del consiglio di amministrazione, delle accertate disfunzioni del processo deliberativo all’interno del consiglio accademico dell’Istituzione, aggravate dalle dimissioni di quattro componenti dell’organo, nonché delle accertate disfunzioni dell’organo direttoriale;
VISTE le segnalazioni inviate al Ministero nelle quali si evidenziano numerose criticità e disfunzioni che si registrano presso l’Accademia, anche in conseguenza della vacatio dell’organo presidenziale che si protrae da tempo in mancanza dell’adozione, da parte del consiglio accademico, di una procedura di designazione di una terna di candidati alla presidenza conforme alla normativa vigente;
RITENUTO altresì che il ricorso alla nomina commissariale sia necessario e indispensabile per assumere le determinazioni idonee a risolvere le criticità e le disfunzioni segnalate al Ministero;
RAVVISATA la necessità di un intervento ministeriale di carattere straordinario, finalizzato a ripristinare una condotta trasparente e un operato legittimo da parte dell’Accademia, nell’interesse generale al buon funzionamento dell’ente pubblico, nonché in applicazione del potere del Ministero di indirizzo e coordinamento delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al citato articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999;
RITENUTO di dover procedere alla nomina di un commissario ministeriale che adotti i provvedimenti necessari all’ordinato e tempestivo svolgimento delle attività istituzionali dell’Accademia, svolgendo anzitutto le funzioni attribuite al presidente delle Istituzioni AFAM dalla normativa vigente;
RITENUTO di dover procedere altresì, ai sensi del citato art. 64-bis del d.l. n. 77-2021, alla rimozione del direttore, il cui mandato è in scadenza alla data del 31 ottobre 2026, e del consiglio accademico dell’Istituzione, in considerazione delle gravi e reiterate deliberazioni assunte dai predetti organi in contrasto con le indicazioni ministeriali fornite;
RITENUTO altresì che il ricorso alla nomina commissariale sia necessario e indispensabile per dotare l’Accademia, priva degli organi deputati, di un soggetto legittimato alla firma degli atti indifferibili e urgenti, nonché all’assunzione delle determinazioni idonee a risolvere le criticità e le disfunzioni riscontrate dal Ministero;
RAVVISATA inoltre la necessità urgente e indifferibile di commissariare le funzioni del direttore e del consiglio accademico dell’Istituzione, nominando un commissario che, ai sensi di quanto previsto nella disposizione di cui al comma 7, lett. b), del citato articolo 64-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021, svolga anche le ulteriori funzioni attribuite al presidente delle Istituzioni AFAM dalla normativa vigente;
RITENUTO infatti di dover procedere, ai sensi del citato art. 64-bis del d.l. n. 77-2021, alla rimozione del direttore e del consiglio accademico dell’Istituzione, in considerazione delle gravi e reiterate deliberazioni assunte dagli organi – in contrasto con le indicazioni ministeriali fornite – che non hanno consentito al Ministro di poter nominare il presidente dell’Istituzione all’esito di una procedura di designazione conforme alla normativa vigente;
RITENUTO altresì di dover attribuire al commissario ministeriale le funzioni e i compiti spettanti al presidente, organo vacante, nonché al direttore e al consiglio accademico dell’Istituzione, per il tempo necessario all’adozione degli atti urgenti che si sono resi e si renderanno necessari fino all’elezione e alla nomina del nuovo direttore da parte del Ministero, della ricostituzione e nomina del consiglio accademico da parte del nuovo direttore, nonché della nomina del nuovo presidente dell’Accademia all’esito della designazione della terna dei candidati alla presidenza che sarà disposta dal nuovo consiglio accademico;
TENUTO CONTO altresì della necessità e urgenza di nominare un commissario al fine di consentire ad un soggetto esterno all’Accademia, in possesso dei necessari requisiti di comprovata esperienza, terzietà e imparzialità, di adottare i conseguenti provvedimenti che si renderanno necessari per prevenire ogni pregiudizio ulteriore all’offerta formativa erogata nel corrente anno accademico, nonché alla programmazione dell’attività didattica, artistica e scientifica per l’anno accademico 2026/2027, anche per le evidenti connessioni sotto i profili di pianificazione di bilancio e di spesa, con prevedibile nocumento, ove non si intervenga, sul fondamentale diritto allo studio degli iscritti, oltre che sul generale buon andamento e prestigio della Istituzione;
RITENUTO che, pur a fronte della necessità e urgenza di procedere alla nomina di un commissario, le funzioni attribuite al commissario con il presente decreto debbano cessare – nel rispetto dell’autonomia, delle prerogative e delle competenze degli organi dell’Accademia – rispettivamente, all’atto della nomina da parte del Ministro del direttore che sarà eletto, all’atto della ricostituzione del consiglio accademico da parte del nuovo direttore e con la nomina del presidente da parte del Ministro ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 132/2003;
TENUTO CONTO, infine, della necessità e urgenza di nominare un commissario allo scopo di prevenire ogni pregiudizio ulteriore al buon andamento dell’Istituzione, nonché alla legittimità e alla trasparenza degli atti adottati, inclusa l’esigenza di prevenire eventuali contenziosi;
RITENUTO necessario ricorrere alla nomina di un Commissario in possesso di comprovata esperienza;
VISTO il curriculum vitae di Francesco Ginesu;
D E C R E T A
Art. 1 Nomina e funzioni del Commissario
- Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 64-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, comma 7, lettera a) e lettera b), è nominato commissario presso l’Accademia di belle arti “Mario Sironi” di Sassari Francesco Ginesu con le funzioni e i compiti attribuiti al presidente delle Istituzioni AFAM dall’articolo 5 del d.P.R. n. 132/2003 e quelli attribuiti al direttore e al consiglio accademico, rispettivamente, dagli articoli 6 e 8 del d.P.R. n. 132/2003, fatta eccezione per la designazione della terna dei candidati alla presidenza di cui all’articolo 5, comma 2, del d.P.R. n. 132/2003.
- Nell’esercizio delle funzioni di presidente, il commissario convoca, presiede e fissa l’ordine del giorno del consiglio di amministrazione costituito con il decreto ministeriale citato in premessa.
- Per le motivazioni indicate in premessa, è rimosso il direttore nominato con decreto ministeriale 3 novembre 2023 (prot. n. 1484). Conseguentemente è sospesa l’erogazione della relativa indennità.
- Per le motivazioni indicate in premessa, è rimosso il consiglio accademico dell’Istituzione, costituito con il decreto direttoriale prot. n. 4177 del 31 ottobre 2025. Conseguentemente, nei riguardi dei componenti del suddetto consiglio accademico è sospesa l’erogazione delle rispettive indennità.
- Il commissario esercita altresì le funzioni attribuite ai suddetti organi dalla regolamentazione interna dell’Accademia e da ogni altra disposizione ad essi riferita contenuta nella normativa vigente.
- Il commissario adotta le determinazioni necessarie e opportune in merito agli atti indicati in premessa adottati dal direttore e dal consiglio accademico.
- Il commissario esercita ogni altro potere e incarico rispettivamente attribuito ai suddetti organi e, in particolare, adotta, anche in raccordo informativo e operativo con le altre amministrazioni e autorità competenti, i provvedimenti e gli atti ordinari connessi a tali funzioni, nonché quelli straordinari e di autotutela, volti a ripristinare il regolare funzionamento dell’Istituzione e il superamento delle criticità riscontrate nel corso del commissariamento.
Art. 2 Durata del Commissariamento
- L’incarico commissariale di cui all’articolo 1, comma 1, decorre dalla data del presente decreto.
- Le funzioni commissariali, connesse alla carica di direttore, cessano con la nomina del nuovo direttore da parte del Ministro.
- Con la nomina ministeriale del direttore dell’Accademia per il prossimo triennio accademico sono indette le elezioni per la ricostituzione del consiglio accademico, rimosso con il presente decreto, che sarà chiamato a designare la terna dei candidati alla presidenza da sottoporre al Ministero ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 132/2003. Con la ricostituzione del consiglio accademico da parte del direttore nominato dal Ministro cessano le funzioni commissariali di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 132/2003.
- Conseguentemente, l’incarico commissariale di cui al comma 1 cesserà definitivamente con la nomina del nuovo presidente dell’Accademia che sarà disposta ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n.132/2003.
Art. 3 Compensi connessi all’incarico commissariale
- In relazione alla durata dell’incarico così come definita dall’art. 2 con riguardo alle specifiche funzioni attribuite, al commissario spetterà, a carico del bilancio dell’Istituzione, una quota dell’indennità di direzione nella misura prevista dal decreto interministeriale 5 febbraio 2024 (prot. n. 295), citato in premessa.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.
IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini







