A Sassari di domenica i supermercati resteranno chiusi

Il sindaco Nanni Campus ha emanato un’ordinanza. Potranno aprire solo farmacie, parafarmacie, edicole e la ristorazione con la sola attività di consegna a domicilio

Sassari. Nella sola giornata della domenica, fino al 5 aprile, a Sassari rimarranno chiuse tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, anche di generi alimentari, compresi gli esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita e i centri commerciali. Saranno escluse dal divieto le farmacie, le parafarmacie, le edicole e la ristorazione con la sola attività di consegna a domicilio. Lo ha disposto il sindaco Nanni Campus, che oggi, venerdì 20 marzo, ha emanato una nuova ordinanza, la numero 13. Domani mattina, nel cortile di Palazzo Ducale, i dettagli saranno illustrati alla stampa, convocata con il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa. Di seguito il testo dell’ordinanza.

 

Ordinanza 13 del 20 marzo 2020

Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 per la sospensione temporanea delle attività commerciali, esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita ai fini del contenimento del contagio da COVID-19

 

IL SINDACO      

VISTI:
– il DPCM del 8 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– il DPCM del 09 marzo 2020 a mezzo del quale viene disposta la estensione della zona rossa a tutto il territorio italiano, a decorrere dal 10 marzo 2020 e fino al 03 aprile 2020;
– il DPCM del 11 marzo 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
– il DPCM “Cura Italia” del 17 marzo 2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
– l’Ordinanza n. 9 del Presidente della Regione Sardegna del 14.03.2020;
– il D.Lgs. 114/98 e ss.mm.ii.;
– la L.R. N° 5/2006;
– il D.Lgs. N° 59/2010;
– l’art. 50 commi 5 e 7 del D. Lgs. 267/2000;
– lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Minniti del 20/2/2017 convertito in L. 18/4/2017 n. 48 che consente ai sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti per limitare gli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di alimenti e bevande per negozi, attività artigianali di gastronomia con connesso commercio di bevande, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il tutto per tutelare la sicurezza delle città e del decoro e della vivibilità urbana;
RICHIAMATA l’ordinanza della Cassazione Sez. Il Civile n. 20073/2018 che testualmente prevede che “le amministrazioni comunali possono regolare l’attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, a termini dell’art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (nel testo applicabile ratione temporis), graduando, in funzione della tutela dell’interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico… La circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all’amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica (Cons. Stato, 30 giugno 2014, n. 3271)”;
DATO ATTO che i richiamati DPCM vietano sull’intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
RAVVISATA la necessità e urgenza di rafforzare le disposizioni predette finalizzate ad evitare assembramenti di persone e limitarne gli spostamenti;
VALUTATA la necessità di garantire, tra l’altro, il benessere psico-fisico dei lavoratori che operano negli esercizi commerciali in oggetto;
CONSTATATO l’aumento del numero dei contagi e la necessità di adottare misure sempre più stringenti, garantendo comunque i servizi essenziali alla cittadinanza;
VALUTATA, quindi, l’urgenza e indifferibilità di procedere all’adozione di misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio del COVID-19;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa,
1) la chiusura nell’intera giornata della domenica di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, anche di generi alimentari, ivi compresi gli esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita e i centri commerciali siti nel territorio del Comune di Sassari, ad esclusione delle farmacie e para farmacie fino a tutto il 5 aprile 2020;
2) di demandare al Comando di Polizia Locale il compito di far ottemperare quanto esposto nella presente ordinanza.

L’inottemperanza al presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
Copia della presente viene inviata alla Prefettura secondo quanto disposto dall’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.
Del presente provvedimento ne sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito Internet del Comune www.comune.sassari.it.
Ai sensi dell’art 3 della Legge n.24 novembre 1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.

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