Rimborsi Irap, una sentenza favorevole agli agenti di commercio sardi

Premiata la caparbietà della Federagenti di Sassari

Giulio Favini (Federagenti Sassari)

Sassari. La caparbietà della Federagenti e del suo dottore commercialista Alessandro Sassu hanno fatto sì che un altro agente di commercio dopo la sentenza avversa della commissione tributaria di primo grado di Sassari abbia ottenuto una significativa vittoria in appello presso la Commissione tributaria di Cagliari in materia di Irap.

I fatti. Nel 2015 l’agente della Sardegna propone ricorso contro il silenzio rifiuto dell’agenzia delle Entrate di Sassari formatosi in seguito alla mancata risposta dell’istanza di rimborso Irap presentata dalla Federagenti per i periodi di imposta 2003, 2004, 2006 e 2007 per l’importo complessivo di euro 3.508,77. La Commissione tributaria di Sassari respinge il ricorso sulla base che l’agente in qualche rara occasione si sia avvalso di collaboratori esterni e pertanto con sentenza del 26/06/2015, depositata in data 03/03/2016 respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

L’Appello. In data 22/03/2016 il dottor Sassu produce tutto il materiale utile per depositare appello presso la commissione tributaria regionale di Cagliari, ritenendo la sentenza di primo grado errata per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 14 dlgs. 446/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dlgs. 446/1997. Con atto del 2 agosto 2022 il ricorrente presenta atti contenenti memorie illustrative, argomentando ulteriormente circa la soggettività Irap degli agenti di commercio e in questo caso l’insusistenza di autonoma organizzazione nell’ambito della sua attività. La commissione regionale di Cagliari rifacendosi alle numerose sentenze della Cassazione adduce che il ricorrente abbia ragione in quanto: lo stesso agente si è dimostrato il responsabile dell’organizzazione aziendale e non è mai stato inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse. In questo specifico caso ha si impiegato beni strumentali ma mai eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività come la macchina e due pc, e che anche se si sia avvalso di collaborazioni queste sono state di misura irrilevante. (cass. Civile Sez. VI. 21 – 12/2020. 29206). Pertanto, la Commissione Tributaria per la Sardegna sezione 3 in virtù di questi orientamenti giurisprudenziali ha accolto il ricorso presentato dall’agente e ha condannato l’Agenzia delle Entrate al rimborso le somme non dovute pari a euro 3.508,77 e alle spese di giudizio.

Giulio Favini

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