No a decadenza Todde, la pronuncia della Corte Costituzionale

Il Collegio di garanzia elettorale non aveva la competenza per indicare al Consiglio regionale la sanzione più grave. Il testo della sentenza

La presidente Alessandra Todde

La sentenza della Corte Costituzionale sul caso decadenza della presidente della Regione Alessandra Todde è chiara nel dispositivo. Un po’ meno sulle argomentazioni di natura tecnica e giuridica. Ma a distanza di due giorni è possibile fare il punto.

Il comunicato ufficiale della Corte Costituzionale

Innanzitutto, la Corte dichiara «che non spettava allo Stato e, per esso, al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d’appello di Cagliari, di affermare, nella motivazione della ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024, che “si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto” e, per l’effetto, di disporre “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di Sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di presidente della Regione Sardegna». Questo comporta che l’ordinanza è annullata in parte qua.

Corte costituzionale sentenza 148 – 15 10 2025

Rimane in piede il resto dell’ordinanza, nella parte confermata anche dal Tribunale di Cagliari. Resta insomma la sanzione pecuniaria di 40mila euro. Il Collegio regionale di garanzia elettorale non poteva invece indicare al Consiglio regionale la fattispecie violata e neanche la sanzione, ovvero la decadenza. Risulta invece corretta la valutazione sulla nomina di un mandatario e l’apertura di un conto corrente, che mancavano. Questo però non porta alla sanzione più grave, la decadenza, che però alla fine sarebbe stata formalmente stabilita dal Consiglio regionale. Secondo la Corte Costituzionale il Collegio non ha mai avuto la competenza per indicare la sanzione della decadenza, in quanto non aveva la giurisdizione per farlo. Dovrà farlo il Consiglio regionale, al quale spetta chiarire una volta per tutte i due passaggi: la nomina del mandatario e l’apertura del conto sono atti fondamentali? O un rendiconto c’è comunque stato e quindi questi requisiti sono di fatto sanati? È chiaro che a questo punto la valutazione sarà al contempo tecnica ma soprattutto politica.

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