Grande vittoria di Anief: la legge 104/92 non si deve aggirare
Accolto integralmente il ricorso cautelare contro Ministero dell’Istruzione, USR Sardegna e USP Sassari, presentato da una collaboratrice scolastica
Una collaboratrice scolastica a tempo indeterminato nell’Istituto Comprensivo “Fais-Satta” di Perfugas aveva ottenuto dalla scuola il congedo straordinario per assistere il genitore disabile, ma dopo circa una settimana le è stato ordinato il rientro in servizio a seguito dei rilievi della Ragioneria Territoriale dello Stato. L’iscritta ad Anief si è rivolta al responsabile regionale ATA, Mario Soma, che ricordava come la lavoratrice avesse già usufruito del congedo in alcune scuole di Olbia, e ha coinvolto il presidente provinciale Anief Sassari, avvocato Marcello Frau, decidendo di proporre con urgenza ricorso al Giudice del Lavoro di Tempio, ex art. 700 c.p.c.
La revoca del congedo si fondava sulla circostanza che figlia e padre risultavano residenti nella stessa via ma con numeri civici differenti, nonostante si trattasse di una villetta bifamiliare insistente su un unico corpo di fabbrica, come confermato dall’Ufficio Anagrafe comunale.
Il Tribunale di Tempio, sezione Lavoro, con ordinanza del 2 luglio scorso, ha accolto integralmente il ricorso e ha valorizzato la nozione di convivenza “sostanziale”, richiamando la giurisprudenza costituzionale (tra cui la sentenza n. 232/2018) e di merito. È stato ribadito che il requisito della convivenza è soddisfatto quando assistente e assistito vivono nello stesso stabile, anche in unità immobiliari formalmente distinte, purché tale assetto consenta un’assistenza continua, globale e quotidiana. La giudice ha inoltre evidenziato come l’interesse primario tutelato dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 sia quello di garantire la continuità di cura nell’ambito familiare, quale espressione dei doveri di solidarietà sociale e dei diritti fondamentali alla salute e alla dignità della persona con disabilità.
Revocare il congedo straordinario avrebbe costretto la lavoratrice a scegliere tra la propria attività lavorativa e l’assistenza quotidiana al genitore disabile, cagionando un pregiudizio imminente e irreparabile per la salute psicofisica dell’assistito, non compensabile con un mero ristoro economico. Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di ripristinare il congedo straordinario per i periodi richiesti, con tutti gli effetti economici e previdenziali connessi.
Si tratta di una decisione di grande rilievo per tutto il personale scolastico che assiste familiari disabili in situazioni abitative “di fatto” conviventi, perché afferma con chiarezza che i diritti riconosciuti dalla L. 104/92 e dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 non possono essere compressi o elusi tramite interpretazioni meramente formali dei dati anagrafici.
La pronuncia conferma anche l’impegno costante dell’avvocato Marcello Frau e di Anief Sassari nella tutela dei diritti dei lavoratori della scuola e delle loro famiglie, rafforzando la centralità della solidarietà familiare e della protezione effettiva delle persone con disabilità.
«Lascia l’amaro in bocca il fatto che, in questi casi, si compensino le spese giudiziali tra Ministero sconfitto e lavoratore vincitore; oltre il danno anche la beffa», dichiara il responsabile regionale ATA di Anief, Mario Soma. «Chi sbaglia paga e, in questa vicenda, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Ragioneria Territoriale dello Stato e il Dirigente scolastico dovrebbero pagare tutte le spese. Non si può chiedere la compensazione al lavoratore retribuito con uno stipendio di 1.200/1.300 euro al mese».
Questa vicenda rappresenta un chiaro monito per il Ministero, la RTS e i dirigenti scolastici: il riconoscimento dei diritti dettati dalla L. 104/92 e dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 non si deve “aggirare”, ma va garantito in modo pieno e sostanziale, nel rispetto della dignità delle persone con disabilità e di chi se ne prende cura quotidianamente.








