Anche a Porto Torres vietati fuochi artificiali e petardi
Il sindaco Massimo Mulas ha firmato un'ordinanza che ne dispone il divieto assoluto di utilizzo sino a 6 gennaio 2025 su tutto il territorio comunale
Porto Torres. Il sindaco Massimo Mulas ha firmato l’ordinanza, la n° 55 del 31/12/2024, che dispone il divieto assoluto di utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici, dalle 14 del 31 dicembre sino alle 23,59 del 6 gennaio prossimo, su tutto il territorio comunale, urbano e non urbano ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, del decoro, della vivibilità e della sicurezza urbana.
Il divieto è esteso anche ai luoghi privati chiusi o all’aperto fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi delle norme vigenti.
È vietato, inoltre, condurre in qualsiasi momento animali d’affezione in luoghi dove vengano effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.
Eventuali deroghe all’uso di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall’autorità competente, su richiesta scritta e motivata.
Nel testo dell’ordinanza si raccomanda, in particolare, di non affidare a minori prodotti pirotecnici che, anche se non espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro, di non raccogliere eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi eventualmente rinvenuti.
La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di importo compreso tra 25 e 500 euro.
La sanzione in violazione dell’ordinanza è da ritenersi doppia qualora l’infrazione avvenga in luoghi affollati e in presenza di bambini e animali.
In caso di mancata ottemperanza all’ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà a dare nel contempo comunicazione all’Autorità Giudiziaria, sia per la violazione dell’art. 650 C.P., sia per l’accertamento di tutte le responsabilità.





