Ecco il testo della nuova ordinanza di Solinas
Resterà in vigore fino al 26 aprile. Attività motoria solo con mascherina. Interdetti parchi e le spiagge. Restano chiuse librerie e cartolerie nonché i negozi per bambini

Prot. n. 4272
ORDINANZA N. 19 DEL 13 APRILE 2020
Oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-201 9 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
IL PRESIDENTE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in particolare l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all’OCDPC 630/2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma1;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 5, comma 4 che sancisce che “Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che dispone l’ulteriore proroga dell’efficacia delle disposizioni del DPCM 11.03.2020 fino al 13 aprile 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della Salute 14 marzo 2020, n. 117; 24 marzo 2020, n. 127; 3 aprile 2020 n. 145;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell’08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.20202, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020 e 18 del 7.04.2020;
VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che ha previsto la proroga fino al 3 maggio 2020;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n.153 del 12 aprile 2020 ed in particolare:
– l’art.5, il quale, confermando quanto già disposto dal Decreto Interministeriale n. 117 del 14.03.2020, dispone: il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sardegna è sospeso; continua ad essere assicurato, fermo restando l’utilizzo delle navi previste in convenzione, esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. Può essere assicurato il trasporto passeggeri su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l’Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833; il trasporto aereo dei viaggiatori da e verso la Sardegna è assicurato esclusivamente presso l’aeroporto di Cagliari per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all’art.1, coma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l’Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833;
– l’art. 6, per il quale le anzidette disposizioni producono effetti fino al 3 maggio 2020.
SENTITO il Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del 1 aprile 2020, con particolare riguardo all’opportunità di riapertura a decorrere dal 14 aprile 2020 delle attività afferenti al commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, al commercio al dettaglio di libri, al commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché alla riapertura al pubblico degli studi professionali;
PRESO ATTO del parere espresso dal testé richiamato Comitato tecnico scientifico, ispirato ad un criterio di massima cautela, nel senso di un mantenimento delle misure di chiusura attualmente in atto anche con riferimento alle summenzionate attività almeno fino al 26 aprile prossimo venturo, con riserva di una successiva valutazione in dipendenza dall’andamento delle curve di diffusione del virus per una riapertura a decorrere dal 27 aprile 2020;
RITENUTO di dover accogliere la posizione del Comitato tecnico scientifico e, pertanto, in deroga a quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020, di dover mantenere in Sardegna almeno fino al 26 aprile 2020 le misure maggiormente restrittive che prevedono la chiusura delle attività:
– di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
– di commercio al dettaglio di libri;
– di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;
– di apertura al pubblico degli studi professionali.
VALUTATA inoltre, l’urgenza ed indifferibilità di confermare le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità,
ORDINA
ART. 1) L’efficacia delle disposizioni delle ordinanze numero 6 del 13 marzo 2020 (così come prorogata dalle ordinanze n. 12 del 25.03.2020 e n. 14 del 3.04.2020), n. 9 del 14.03.2020 (così come modificata e prorogata dalle ordinanze n. 13 del 25.03.2020 e 15 del 3.04.2020) e n. 18 del 7.04.2020 è prorogata fino al 3 maggio 2020, salvo ulteriore proroga esplicita. È parimenti prorogata fino alla medesima data, salvo ulteriore proroga esplicita, l’ordinanza n. 17 del 4.04.2020 con le seguenti integrazioni:
– all’art. 1, nel primo rigo, dopo le parole “aperti al pubblico” sono aggiunte le parole “, le spiagge”. Alla fine dell’articolo è, altresì, aggiunto il seguente periodo: “È comunque consentita, in armonia con le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, l’attività motoria strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione con il rispetto delle distanze minime di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro e, comunque, muniti di adeguata mascherina”;
– all’art. 5, nel primo rigo, dopo la parola “parafarmacie” sono inserite le seguenti “nonché i tabacchini e le edicole”. Alla fine dell’ultimo rigo è aggiunto il seguente periodo “È altresì vietata l’apertura nelle giornate festive del 25 aprile e del primo maggio. L’apertura degli esercizi commerciali, in tutti gli altri giorni, è consentita esclusivamente col rispetto delle misure igienico-sanitarie esplicitamente prescritte dall’allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020. È fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l’intero periodo di permanenza all’interno della struttura”
ART. 2) I richiami contenuti nelle ordinanze di cui all’art. 1 al DPCM 8.03.2020, al DPCM 9.03.2020, al DPCM 11.03.2020, al DPCM 22.03.2020 e al DPCM 1.04.2020 devono intendersi riferiti al DPCM 10.04.2020 e relativi allegati;
ART. 3) In armonia con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del primo aprile 2020, sono confermate in Sardegna, almeno fino al 26 aprile 2020, salvo nuova proroga esplicita, le misure maggiormente restrittive di ulteriore chiusura delle attività di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; di commercio al dettaglio di libri e di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, nonché la riapertura al pubblico degli studi professionali.
ART. 4) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 10 aprile 2020 e relativi allegati.
ART. 5) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 14 aprile 2020.
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. 19 del 25 marzo 2020).
La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori straordinari delle Province, al Sindaco della Città metropolitana di Cagliari ed ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente
Christian Solinas








